L'Avvocato Risponde

 Nel clima di rinnovamento del ns sito si inserisce questa nuova rubrica che potrà interessare molti di noi; la stessa troverà spazio anche sul Gold Rider, per coloro che non hanno la possibilità di leggerci in rete. Se avete qualche dubbio o  quesito di carattere legale, attinente le nostre due ruote, potete scrivere a Debora- socio n. 940.

 

Questa collaborazione è riservata esclusivamente ai soci del GWCI

Vuoi scrivere all'avvocato?

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 Il nostro Avvocato “in calze a rete” ci darà una mano a comprendere meglio il complicato mondo delle leggi. Aspettiamo, dunque, le vostre mail.

 

 

Moto non conforme a Euro 1 o 2

Ciao Debora, sono Massimo da Bologna, 

una domanda: qual’è l’attuale pena prevista per chi viene fermato alla guida di una moto,tipicamente GW 1500 non conforme all’euro (1-2?) in quel momento autorizzato a circolare. Oltre alla sanzione, è previsto in qualche caso il fermo amministrativo o sequestro del mezzo?

Grazie - Socio GWCI 1047


L'Avvocato Risponde:

Caro Massimo,

la sanzione applicabile per la violazione della norma sulla circolazione nei centri abitati, in particolare del comma 1, lettera b) dell'articolo 7 Codice della Strada, è prevista nello stesso comma 13 del citato articolo, ovverosia il pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Non è prevista nè la confisca nè il fermo amministrativo.

Saluti, Debora

 

Divieto d’accesso in orario diurno ma NON Notturna

Ciao Debora, sono Gianluca, ti chiedo un consiglio in merito al seguente fatto:

Il 25/01/2006 mi è stata notificato un verbale di una multa (accertata il 15/10/2005 alle ore 01:19 nel Comune di Roma)) per violazione dell'articolo 7/9-14 del nuovo CdS (accedeva nella zona a traffico limitata senza la prescritta autorizzazione) per un totale di 78,65 euro (comprensivo delle spese di notifica).

Il 15/03/2006  ho presentato ricorso al Prefetto di Roma, esponendo i motivi del ricorso, e cioè che "la Ztl nella zona indicata non era correttamente segnalata da cartello ritenuto conforme a norma del
nuovo codice della strada, indicando questo solamente il divieto d’accesso in orario diurno ma NON Notturna".

Il 14/11/2006 il Prefetto di Roma ha respinto il mio ricorso (mi è stato notificato il 02/12/2006), adducendo come motivazioni che "i motivi del ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio", e portando l'importo della sanzione a 159,00 euro (comprensivo delle spese di notifica).

La domanda che ti vorrei porre è questa: posso fare adesso ricorso al Giudice di Pace per il ricorso respinto dal Prefetto di Roma? Posso sperare che la multa mi venga annullata, o almeno riportata
all'importo iniziale? E' consigliabile che io alleghi anche delle foto del suddetto varco ZTL, che provino che non è indicato il divieto di accesso nelle ore notturne?

Ti ringrazio per quanto mi farai sapere, spero in tempo utile 

Gianluca Bragagnolo

L'Avvocato Risponde:

La risposta al tuo quesito è: “sì, puoi proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto (ossia entro il 1° gennaio 2007)”.

Un motivo di impugnazione potrebbe consistere nel fatto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., il Prefetto ha emanato l'ordinanza-ingiunzione oltre il termine stabilito (gg. 30+180).

La giurisprudenza ritiene, infatti, che il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni trenta ex art. 203 C.d.S.) ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 C.d.S.) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa od un'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge (Cass. n. 468/1999).

Va osservato in fatto, che il ricorso in via amministrativa è stato presentato al Prefetto di Roma in data 15 marzo 2006 mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa il 14 novembre 2006 (anziché entro l’11 settembre 2006).

Ritengo, inoltre, che il Giudice di Pace possa annullare l’ordinanza, riportando la sanzione al minimo edittale.

Per ciò che riguarda il merito del ricorso, è sempre bene allegare molta documentazione (soprattutto le fotografie), poiché il Giudice di Pace deve giudicare sulla base delle prove offerte.

 

Passaggio con semaforo rosso

Ciao Debora, sono Mario socio 1379, ti chiedo un ragguaglio in merito al seguente quesito:
Ho ricevuto una multa per passaggio con semaforo rosso nel giorno 8 agosto 2006 con relativa decurtazione dei 6 punti e vorrei sapere se è ancora in vigore la stessa normativa o e cambiato qualcosa? Tempo addietro lessi da qualche parte che non ricordo, che vi era stata una sentenza che invalidava le infrazioni (semaforo rosso) effettuate dai rilevatori elettronici se non accompagnate da presenza di un testimone fisico (poliziotto) presente sul luogo. Vero o falso ?  Devo pagare la multa o fare ricorso ? se devo fare ricorso in che modo devo procedere?.

Ti ringrazio per quanto mi farai sapere, spero in tempo utile.

L'Avvocato Risponde:

Ciao Mario,

dal tuo quesito non comprendo se sei ancora in termini per proporre ricorso; in ogni caso il termine è di 60 giorni dalla notifica del verbale.

Ad oggi, le sanzioni erogate con l’utilizzo di rilevatori elettronici, senza la presenza di un agente sono valide solo se presentano le condizioni indicate dalla commissione tecnica, ossia l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere  individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;  è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di  rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione  dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Infine, l’apparecchio deve essere verificato ogni anno, regolarmente omologato ed installato con delibera di autorizzazione della giunta comunale (vedi, da ultimo, Cass., 11 novembre 2005, n.21847).

Se l’apparecchio che ti ha “immortalato” non presenta queste caratteristiche, corri a fare ricorso.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, si è eliminata la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato in solido (proprietario) a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato il conducente.

 

TELECAMERE CORSIA D'EMERGENZA

Ciao, sono Francesco
premessa, complimenti per il sito, molto utile, e per il mostro sul quale sei seduta in foto!!!....sono anch'io un motociclista di quelli incalliti e su strada ci sto parecchio e come tutti, soggetto a sanzioni assurde. Mi hanno beccato in moto, con le telecamere, sulla corsia d'emergenza e mi sono visto arrivare una bella multa di 367,00 euro e rotti con una bella sospensione sulla patente. Premesso il fatto che ritengo assurdo fare la multa ad una moto sulla corsia d'emergenza, visto l'ingombro molto relativo, e comunque l'ho pagata...e' possibile fare un ricorso sull'art.180/8 al giudice di pace, visto che in passato ne ho già fatto uno, e penso che sia anche stato accettato? (sono passati sei mesi dalla mia domanda al giudice e non ho avuto nessuna risposta!! prescritta??) ..comunque la sospensione e la decurtazione dei punti non me l'hanno applicata perché ovviamente non ho comunicato chi portava il mezzo però caso strano sul verbale del 180/8 è scritto che tre punti me li hanno levati ugualmente!! Ti rinnovo i complimenti e grazie.
Grazie per i complimenti … Francesco

L'Avvocato Risponde

Vediamo se ho capito:

  • la sanzione per la circolazione sulla corsia di emergenza è stata pagata;

  • non è stata inviata la comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore;

  • è stato notificato il verbale ex art. 180, comma 8 C.d.S., il quale indica la decurtazione di tre punti?

Se questo è l’evolversi dei fatti, devo innanzitutto tranquillizzarti sulla sospensione della patente e decurtazione dei punti. Non proponendo ricorso e pagando il verbale, dovevi comunque comunicare i dati del trasgressore dato che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 i punti non possono essere decurtati al proprietario se non identificato come conducente e l'identificazione, nel caso di omessa contestazione immediata può avvenire solo con la comunicazione dei dati entro 30 giorni dalla notifica del verbale (oggi con la Finanziaria 2007, 60 giorni); quindi, non avendo comunicato i dati del conducente è avvenuta la violazione di cui all'articolo 126 bis, comma 2, sanzionata appunto con l'importo dell'articolo 180, comma 8, pari a Euro 357 (oggi Euro 250); comunque i tre punti non ti possono essere decurtati, in quanto se non hai comunicato i dati del trasgressore, sei soggetto solo alla sanzione in parola, ma non anche alla sottrazione dei punti (e sospensione della patente). Quanto all'impugnazione del verbale, secondo me è da ricorrere soltanto qualora oltre alla sanzione pecuniaria, preveda anche la decurtazione di punti. Debora

P.S. Riguardo al ricorso depositato al Giudice di Pace, il fatto che siano passati 6 mesi, non significa nulla … i tempi della giustizia sono molto lunghi! 

09 nov 2006

 

COSTITUZIONALITA'  CONFISCA

nel caso in cui ti confischino la moto, per uno dei motivi (del cavolo) per la quale è prevista la confisca, è possibile fare qualcosa legalmente (come ricorso o cose del genere) visto che secondo il mio avviso è una legge un po' fuori legge e ai limiti della costituzionalità....

[ Continua ]

 

 

Omissione dati del conducente

Ciao sono Angela,

il mio quesito è il seguente: mi hanno notificato una multa il 25/02/2006,articolo 7 c.1D e 14E Rif.7 c.O.punti 2 Io la multa l'ho pagata 79,60 euro il 26/04/2006, ma non ho comunicato il conducente del veicolo che era mio marito, la proprietaria sono io. Dopo circa 5 mesi esattamente il 19/06/2006 mi vedo recapitare una notifica in cui dice che Articolo 126 bis c.2 rif.180 c.8:in qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione.La mia domanda è devo pagare ulteriori 368,30? Gli ho portato al comando di competenza la multa pagata ma mi sono sentita rispondere che dovevo fornire i dati e quindi devo pagare,è una legge giusta? Puoi fare chiarezza alle domande che ti ho posto? Ti prego rispondimi. Grazie. ANGELA

L'Avvocato Risponde

Cara Angela,

la risposta al quesito è tanto semplice quanto “dolorosa”. La sanzione di Euro 368,30, di cui all’art. 180, comma 8, Codice Strada va pagata.

L’articolo 126 bis Codice Strada, rubricato “Patente a punti” stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione …omissis.

Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. Purtroppo, si tratta di una sanzione accessoria rispetto al primo verbale, che nasce dal fatto di aver omesso di indicare i dati dell’autore dell’illecito.

Se vai a rivedere il primo verbale, tutto ciò era indicato, e questo perché, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, l’art. 126-bis, comma 2, Codice Strada, nella parte in cui assoggettava il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometteva di comunicare all’Autorità amministrativa procedente, le generalità del conducente che aveva commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, precisando che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova comunque applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.

26 set 2006

Identificazione del guidatore & Sottrazione Punti

Sono Mario Fanelli socio n°1379 ;

tra giugno 2004 e agosto 2004 ho ricevuto 3 verbali rilevati dai vigili urabani con prova fotografica ma senza identificazione del guidatore (si tratta di violazione dell'art.146 passaggio con semaforo rosso) ho regolarmente pagato i tre verbali ma ad uno dei tre ho anche comunicato che il guidatore non ero io ma mia moglie Milena; i punti da sottrarci quindi sarebbero stati n°12 a carico della mia patente e n°6 a carico di mia moglie, la domanda è la seguente:

1) E' vero che hanno abrogato la legge che consentiva la sottrazione punti in caso di non identificazione del guidatore?

2) In caso affermativo, io rientro in retroattivo e cosa devo fare? Comunicare qualcosa? Ricorso? A chi?.

3) Del verbale per cui ho comunicato che guidava mia moglie ho possibilità di contestazione per la sottrazione punti?

Un grazie e un lampeggio - Mario

L’Avvocato Risponde

Ciao Mario,

il quesito che mi hai posto riguarda un problema molto sentito dagli utenti della strada.

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell'art.126-bis del d. lgs. 285/92, il cd. Nuovo Codice della Strada, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono essere tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi comunichi entro 30 gg, il nome ed il numero della patente di chi guidava - al momento della contestata violazione - il veicolo.

La Corte ha stabilito, infatti, che se non vi è l'identificazione (come nel Tuo caso) del guidatore, a carico del proprietario del veicolo scatta solo la sanzione pecuniaria (ex art. 180, c. 8 C.d.S.), e non anche quella accessoria della decurtazione dei punti. Il principio che sostiene tale decisione della Corte, consiste nel fatto che i punti della patente possono essere sottratti solo al responsabile dell'infrazione, e non anche al proprietario del veicolo, se questi non era alla guida del veicolo stesso (trattandosi di una sanzione di natura personale).

Può avvalersi della sentenza solo chi non ha ancora avuto l'applicazione definitiva della sanzione; ossia coloro il cui ricorso è ancora in atto o che sono ancora in termini per presentarlo. Sono esclusi coloro che hanno subito in passato la decurtazione dei punti, non hanno proposto ricorso o non sono più in termini per presentarlo. Venendo al tuo caso, è necessario scindere le due posizioni.

Posizione MILENA

Purtroppo - sempre che le notifiche siano tutte regolari - si prospetterà per lei la decurtazione dei punti previsti per la contestata violazione. Come avrai capito, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 126-bis, c. 2 solo nella parte in cui prevede che i punti siano tolti al proprietario, in mancanza di identificazione e successiva comunicazione entro 30 gg, dei dati dell'effettivo conducente. Paradossalmente, allo stato dei fatti, sarebbe stato meglio non rendere la dichiarazione, così Milena, non avrebbe subito la sanzione accessoria della decurtazione dei punti.

Posizione MARIO

Alla luce della sentenza n. 27/2005 predetta, non saresti soggetto alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti, ma solo - eventualmente - alla sanzione pecuniaria, ex art. 180 c. 8 C.d.S., per la mancata comunicazione, nei termini di legge, del nome e numero di patente di chi ha commesso la violazione. Dico "eventualmente" poichè, da ciò che scrivi, mi pare di capire che siano già decorsi i termini (150+30 gg dalla notifica dell'accertamento) per la notifica della sanzione pecuniaria. In ogni caso, non farei nulla ed aspetterei lo sviluppo degli eventi.

Debora

 

Beccato dall'Autovelox

Sono stato beccato dall'autovelox e ho perso 10 punti per eccesso di velocità. Ho provveduto a spedire la lettera "di salvaguardia" prima di provvedere al pagamento della multa. Ora, con la nuova aria che tira forse potrei recuperare i punti. Se sì, come devo procedere?
Nel frattempo ho ricuperato 6 punti con un corso presso un'autoscuola, di cui conservo la ricevuta. Come vedi la cosa Debora?
Vittorio

L'Avvocato Risponde

La sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale elimina la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato, quando non è stato identificato il conducente.

Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (- I Serie Speciale - Corte Cost., n. 4 del 26 gennaio 2005), gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi, per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già eseguiti - come nel Tuo caso - non si può, purtroppo, fare nulla.

 

Notifica Multa - Quesito del 11-marzo-2005

Mi chiamo Vanessa Del Sole e avrei bisogno di un chiarimento. Mi è stata notificata una multa con la decurtazione dei punti sulla patente. Se decido di impugnarla davanti al giudice di pace sono tenuta comunque a fare la comunicazione richiesta dall'art. 126 bis c.d.s.? Dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 sembrerebbe di no.

Qualora fosse così in caso di rigetto del ricorso avrò altri 30 giorni per effettuare la comunicazione? Non so se sono stata chiara ma il dubbio mi è sorto dopo avere parlato con un addetto della polizia municipale che mi ha detto che sono comunque tenuta a fare la dichiarazione entro trenta giorni dalla notifica della multa anche se decido di impugnare la multa medesima.

Grazie - Vanessa Del Sole

L'Avvocato Risponde 

Il quesito posto alla mia attenzione verte su un aspetto ancora poco chiaro. Secondo un orientamento, condivisibile, se impugni davanti al Giudice di Pace una violazione contestando la decurtazione dei punti della patente, in quanto ritieni di non essere tu l’autrice del fatto illecito, non sarebbe necessario effettuare alcuna comunicazione, poiché implicitamente contenuta nel ricorso.

Se l’impugnazione riguardasse, invece, il merito della violazione, allora sarebbe necessario, come Ti ha detto il preposto della polizia municipale, effettuare la comunicazione ex art. 126 bis C.d.S. A scanso di equivoci, effettuerei in ogni caso la comunicazione, considerando la carenza di legislazione e giurisprudenza sul punto.

 

Preso in castagna dall'Autovelox

Buongiorno, mi trovo davanti ad un bivio, il mio caso è semplice sono stato preso in castagna dall'autovelox con successiva notifica del fatto accompagnato da multa e decurtazione di 10 punti.
Essendo accaduto a settembre incaricai il mio avvocato per il ricorso al giudice di pace.
Due giorni fa ho ricevuto una brutta notizia cioè, devo pagare la multa per eccesso di velocità di € 357,00 (e fin qui sono d'accordo), in più il mio avvocato mi ha detto che, devo spedire una lettera alla municipale nella quale dichiari di non sapere chi fosse alla guida della macchina, e sempre per voce del mio avv. in seguito mi multeranno (a suo dire sui 350,00 € per la mancata attestazione del guidatore).

Cortesemente potrei sapere come devo comportarmi? Devo comunicare alla polizia municipale di non essere in grado di dire chi fosse alla guida? Devo pagare se loro manderanno una multa per la mancata attestazione del guidatore?

Ortolani

 

L'Avvocato Risponde

La Corte Costituzionale ha stabilito che se non vi è l’identificazione del trasgressore, resta l’obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione, ma se ciò non avviene, a carico del proprietario scatta la sanzione pecuniaria ex art. 180, 8 comma C.d.S. (da Euro 357,00 a Euro 1.376,55), che si aggiunge alla sanzione pecuniaria già prevista per la commessa violazione.

Atteso che, sarebbe opportuno conoscere i motivi del ricorso, posso solo dirti che i termini per la comunicazione mi paiono già decorsi (salvo quanto disposto dal Giudice), quindi, che tu predisponga la comunicazione oppure no, potresti essere comunque soggetto alla sanzione pecuniaria ex art. 180, 8 comma C.d.S.

 

Legittimità di contravvenzioni a seguito del passaggio di un incrocio con semaforo rosso dotato di rilevatore elettronico.

Volevo un chiarimento riguardo la legittimità di contravvenzioni a seguito del passaggio di un incrocio con semaforo rosso dotato di rilevatore elettronico. Comprovata l'omologazione del dispositivo fotored F17A e la presenza di due foto che ritraggono sia l'auto che la presenza di luce rossa, ho notato che in entrambe le foto la mia auto e' situata oltre la linea di stop, per cui già oltre la linea del semaforo. Si può dedurre, in questo caso, che la multa possa essere impugnata? Può essere provato che il passaggio sia stato fatto con luce verde (o gialla) e successivamente ci sia stato un arresto dell'auto dopo la linea di stop?
Magari per evitare una collisione?

N.B. La multa e' già stata pagata e sottratti 6 punti (anche se sono in attesa di comunicazione) il giorno 9 Marzo 2005. Esiste una scadenza per il ricorso e successivamente il rimborso? A chi e come va' fatto il ricorso?

Grazie per la consulenza e distinti saluti - Fedele Canfora

 

L'Avvocato Risponde 

La Corte Costituzionale ha stabilito che se non vi è l’identificazione del trasgressore, resta l’obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione, ma se ciò non avviene, a carico del proprietario scatta la sanzione pecuniaria ex art. 180, 8 comma C.d.S. ( da Euro 357,00 a Euro 1.376,55), che si aggiunge alla sanzione pecuniaria già prevista per la commessa violazione.

Atteso che, sarebbe opportuno conoscere i motivi del ricorso, posso solo dirti che i termini per la comunicazione mi paiono già decorsi (salvo quanto disposto dal Giudice), quindi, che tu predisponga la comunicazione oppure no, potresti essere comunque soggetto alla sanzione pecuniaria ex art. 180, 8 comma C.d.S.

 

Sono Barbara socia n° 618,

il mio quesito che vorrei proporre è differente da quelli chiesti in precedenza poiché esso non riguarda il codice della strada ma gli acquisti che facciamo per la ns. moto. Un mese fa ho ordinato un ammortizzatore per la mia moto e come tutti fanno, ho chiesto il preventivo; essendo questo alla mia portata ho deciso di ordinarlo.

Dopo una settimana questo è arrivato, mi hanno telefonato per avvertirmi dell'arrivo e per metterci d'accordo per quando gli dovevo portare la moto per montare l'ammortizzatore. Gli ho portato la moto il giorno stabilito e gli ho fatto montare l'accessorio. Quando ho ritirato la moto con l'ammortizzatore montato ho avuto la sorpresa sconcertante che il prezzo da pagare era stato aumentato del 61%. E' possibile che un commerciante ti aumenti di così tanto un preventivo? Io, consumatore, essendo soddisfatto del prodotto, ho una qualche legge che mi tuteli e quindi mi faccia pagare il mio acquisto il prezzo preventivato?

Saluti.

L'Avvocato Risponde

Il caso, se ho ben capito, riguarda la questione relativa all’effettivo prezzo stabilito di un ammortizzatore. Alla luce dei fatti rappresentati, penso che Tu abbia ragione su un punto: la volontà (Tua) di conferire l’incarico di sostituire l’ammortizzatore è sorta dopo che il riparatore ha partecipato il preventivo per “l’opera”.

Sotto un profilo negoziale il contratto si è, dunque, perfezionato in quel momento (a quel prezzo). Tale tipo contrattuale, infatti, non richiede una specifica forma ed è sufficiente l’incontro di volontà: da parte Tua l’incarico di eseguire l’opera; da parte del riparatore l’impegno a portarla a compimento. Successivamente alla formazione dell’accordo sovviene, unilateralmente, la proposta di un nuovo prezzo (che è elemento fortemente determinante del consenso).

A questo punto con l’accettazione dell’opera e con l’impegno (che mi sembra Tu abbia prestato) a pagare l’ulteriore prezzo, hai implicitamente accettato il nuovo elemento del contratto proposto.

Sulla scorta di questo ultimo elemento ritengo che possa essersi formato un nuovo consenso su un prezzo diverso e che Tu, quindi, sia obbligata a corrisponderlo. Se Tu, invece, non avessi accettato il nuovo prezzo, sorge un problema di prova. Devi provare che il prezzo preventivato era nettamente diverso da quello pattuito; in tal caso, potrai pagare solo quanto concordato (soluzione molto semplice se il preventivo è scritto, ma diabolica se è verbale).

 

Foto dell'autovelox

Chiedo gentilmente una informazione, non so dove sbattere la testa, per cui....help me, please.

Mi è arrivata una multa presa in provincia di Bologna per eccesso di velocità. Correvo a 96 km, meno il 5%,91 Km, per cui superavo di 41 km il limite. Morale 367 Euro di multa più 10 punti e sospensione della patente. Io sono il proprietario della moto e quel giorno la moto aveva due persone (pilota e passeggero). Sul foglio che devo inviare al comando che devo dichiarare se sono io il proprietario devo anche dichiarare chi guidava. Ma se io scrivo che non so chi sia il guidatore cosa mi succede? E’ vero che praticamente loro hanno anche la foto, ma penso che non faccia testo. Da come mi hanno riferito, mi risulta che mi viene applicata una ulteriore multa di altri 367,33 Euro, ma che i punti e la patente mi resta intatta. E’ veritiera questa affermazione?

Inoltre se è così, non avendo mai perso punti fin ora, mi restano i due punti accumulati, oppure mi fa fede la data della multa del 6/4/2005? Io l'ho ritirata oggi la multa in posta?

Grazie e complimenti per il sito.

Giulio

 

 L'Avvocato Risponde:

Il caso è chiaro.
La foto dell'autovelox non riprende la persona alla guida del motociclo (sarebbe illegittimo), bensì la targa del mezzo; quindi, dalla stessa non è possibile risalire al suo conducente (salvo casi particolari).
Se dichiari che non Ti ricordi chi era alla guida del motociclo, Ti verrà applicata la sanzione accessoria di euro 367,33, ma i punti della Tua patente saranno "salvi".
Per ciò che riguarda i 2 punti "guadagnati", non ci sono dubbi che oggi Tu li possegga, poiché non hai mai subito decurtazioni.