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L'Avvocato Risponde

Nel clima di
rinnovamento del ns sito
si inserisce questa nuova rubrica che
potrà interessare molti di noi; la stessa troverà spazio anche sul
Gold Rider, per coloro che non hanno la possibilità di leggerci in
rete. Se avete qualche dubbio o quesito
di carattere legale, attinente le nostre due ruote, potete scrivere
a Debora- socio n. 940.
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Questa collaborazione è riservata esclusivamente ai soci del GWCI |
Vuoi scrivere
all'avvocato?
info@gwci.org
Il nostro
Avvocato “in calze a rete” ci darà una mano a comprendere meglio il
complicato mondo delle leggi.
Aspettiamo,
dunque, le vostre mail.
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Moto non
conforme a Euro 1 o 2
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Ciao Debora, sono Massimo da Bologna,
una domanda: qual’è l’attuale pena prevista
per chi viene fermato alla guida di una
moto,tipicamente GW 1500 non
conforme all’euro (1-2?) in quel momento
autorizzato a circolare.
Oltre alla
sanzione, è previsto in qualche caso il fermo
amministrativo o sequestro del mezzo?
Grazie - Socio GWCI 1047
L'Avvocato Risponde:
Caro Massimo,
la sanzione applicabile per la violazione
della norma sulla circolazione nei centri
abitati, in particolare del comma 1, lettera
b) dell'articolo 7 Codice della Strada, è
prevista nello stesso comma 13 del citato
articolo, ovverosia il pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296. Non è prevista
nè la confisca nè il fermo amministrativo.
Saluti, Debora
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Divieto
d’accesso in orario diurno ma NON Notturna
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Ciao Debora,
sono Gianluca, ti chiedo un consiglio in
merito al seguente fatto:
Il 25/01/2006
mi è stata notificato un verbale di una
multa (accertata il 15/10/2005 alle ore
01:19 nel Comune di Roma)) per violazione
dell'articolo 7/9-14 del nuovo CdS (accedeva
nella zona a traffico limitata senza la
prescritta autorizzazione) per un totale di
78,65 euro (comprensivo delle spese di
notifica).
Il 15/03/2006
ho presentato ricorso al Prefetto di Roma,
esponendo i motivi del ricorso, e cioè che
"la Ztl nella zona indicata non era
correttamente segnalata da cartello ritenuto
conforme a norma del
nuovo codice della strada, indicando questo
solamente il divieto d’accesso in orario
diurno ma NON Notturna".
Il 14/11/2006
il Prefetto di Roma ha respinto il mio
ricorso (mi è stato notificato il
02/12/2006), adducendo come motivazioni che
"i motivi del ricorso non sono sorretti da
utili elementi probatori atti a rendere
verificabili le ragioni addotte e che,
conseguentemente, rendono lo stesso ricorso
infondato per inadempimento dell'onere
probatorio", e portando l'importo della
sanzione a 159,00 euro (comprensivo delle
spese di notifica).
La domanda che
ti vorrei porre è questa: posso fare adesso
ricorso al Giudice di Pace per il ricorso
respinto dal Prefetto di Roma? Posso sperare
che la multa mi venga annullata, o almeno
riportata
all'importo iniziale? E' consigliabile che
io alleghi anche delle foto del suddetto
varco ZTL, che provino che non è indicato il
divieto di accesso nelle ore notturne?
Ti ringrazio
per quanto mi farai sapere, spero in tempo
utile
Gianluca
Bragagnolo
L'Avvocato Risponde:
La risposta al
tuo quesito è: “sì, puoi proporre ricorso al
Giudice di Pace entro 30 giorni dalla
notifica dell’ordinanza-ingiunzione del
Prefetto (ossia entro il 1° gennaio 2007)”.
Un motivo di
impugnazione potrebbe consistere nel fatto
che, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt.
203 e 204 C.d.S., il Prefetto ha
emanato l'ordinanza-ingiunzione oltre il
termine stabilito
(gg. 30+180).
La giurisprudenza
ritiene, infatti, che il rispetto del
termine concesso all'Ufficio cui appartiene
l'organo accertatore (giorni trenta ex art.
203 C.d.S.) ed al Prefetto per l'eventuale
istruzione integrativa e l'emissione del
provvedimento (giorni 180 ex art. 204 C.d.S.)
costituisce requisito di legittimità del
provvedimento medesimo, sia esso
un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della
sanzione amministrativa od un'archiviazione,
con la conseguenza che la sua inosservanza
configura una violazione di legge (Cass. n.
468/1999).
Va
osservato in fatto, che il ricorso in via
amministrativa è stato presentato al
Prefetto di Roma in data 15 marzo 2006
mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata
emessa il 14 novembre 2006 (anziché entro
l’11 settembre 2006).
Ritengo,
inoltre, che il Giudice di Pace possa
annullare l’ordinanza, riportando la
sanzione al minimo edittale.
Per ciò che riguarda il
merito del ricorso, è sempre bene allegare
molta documentazione (soprattutto le
fotografie), poiché il Giudice di Pace deve
giudicare sulla base delle prove offerte.
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Passaggio con semaforo rosso
Ciao Debora,
sono Mario socio 1379, ti chiedo un
ragguaglio in merito al seguente quesito:
Ho ricevuto una multa per passaggio con
semaforo rosso nel giorno 8 agosto 2006 con
relativa decurtazione dei 6 punti e vorrei
sapere se è ancora in vigore la stessa
normativa o e cambiato qualcosa? Tempo
addietro lessi da qualche parte che non
ricordo, che vi era stata una sentenza che
invalidava le infrazioni (semaforo rosso)
effettuate dai rilevatori elettronici se non
accompagnate da presenza di un testimone
fisico (poliziotto) presente sul luogo. Vero
o falso ? Devo pagare la multa o fare
ricorso ? se devo fare ricorso in che modo
devo procedere?.
Ti ringrazio
per quanto mi farai sapere, spero in tempo
utile.
L'Avvocato Risponde:
Ciao Mario,
dal tuo
quesito non comprendo se sei ancora in
termini per proporre ricorso; in ogni caso
il termine è di 60 giorni dalla notifica
del verbale.
Ad oggi, le
sanzioni erogate con l’utilizzo di
rilevatori elettronici, senza la presenza di
un agente sono valide solo se presentano le
condizioni indicate dalla commissione
tecnica, ossia l’apparecchiatura deve essere
installata in modo fisso, in posizione
protetta non manomettibile o facilmente
oscurabile; deve essere fornita
documentazione fotografica in cui sia
visibile, oltre alla panoramica
dell’intersezione controllata, la lanterna
semaforica che regola l’attraversamento
oppure la lanterna ripetitiva posta dopo
l’intersezione; devono essere scattati, per
ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di
cui uno all’atto del superamento della linea
d’arresto e l’altro quando il veicolo in
infrazione si trova circa al centro
dell’intersezione controllata; l’istante in
cui far avvenire il secondo scatto può
essere individuato in funzione della
velocità del veicolo all’atto del passaggio
sui rilevatori o fissando, in funzione delle
dimensioni e caratteristiche
dell’intersezione, l’intervallo temporale
fra i due scatti; in ogni fotogramma deve
figurare in sovrimpressione almeno la
località dell’infrazione, la data e l’ora;
è necessario, inoltre, che nei fotogrammi
appaia il tempo trascorso dall’inizio della
fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve
essere predisposta per l’entrata in
funzione dopo un tempo prefissato
dall’inizio del segnale rosso. Infine,
l’apparecchio deve essere verificato ogni
anno, regolarmente omologato ed installato
con delibera di autorizzazione della giunta
comunale (vedi, da ultimo, Cass., 11
novembre 2005, n.21847).
Se
l’apparecchio che ti ha “immortalato” non
presenta queste caratteristiche, corri a
fare ricorso.
Per quanto
riguarda la decurtazione dei punti, a
seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 27 del 2005, si è
eliminata la possibilità di decurtazione dei
punti nei confronti dell’obbligato in solido
(proprietario) a cui il verbale sia stato
notificato quando non è identificato il
conducente. |
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TELECAMERE CORSIA D'EMERGENZA
Ciao, sono Francesco
premessa, complimenti per il sito, molto
utile, e per il mostro sul quale sei seduta
in foto!!!....sono anch'io un motociclista
di quelli incalliti e su strada ci sto
parecchio e come tutti, soggetto a sanzioni
assurde. Mi hanno beccato in moto, con le
telecamere, sulla corsia d'emergenza e mi
sono visto arrivare una bella multa di
367,00 euro e rotti con una bella
sospensione sulla patente. Premesso il fatto
che ritengo assurdo fare la multa ad una
moto sulla corsia d'emergenza, visto
l'ingombro molto relativo, e comunque l'ho
pagata...e' possibile fare un ricorso
sull'art.180/8 al giudice di pace, visto che
in passato ne ho già fatto uno, e penso che
sia anche stato accettato? (sono passati sei
mesi dalla mia domanda al giudice e non ho
avuto nessuna risposta!! prescritta??) ..comunque
la sospensione e la decurtazione dei punti
non me l'hanno applicata perché ovviamente
non ho comunicato chi portava il mezzo però
caso strano sul verbale del 180/8 è scritto
che tre punti me li hanno levati
ugualmente!! Ti rinnovo i complimenti e
grazie.
Grazie per i complimenti … Francesco
L'Avvocato
Risponde
Vediamo se ho capito:
-
la sanzione per la
circolazione sulla corsia di emergenza è
stata pagata;
-
non è stata inviata la
comunicazione dei dati dell’effettivo
trasgressore;
-
è stato notificato il
verbale ex art. 180, comma 8 C.d.S., il
quale indica la decurtazione di tre
punti?
Se questo è l’evolversi dei
fatti, devo innanzitutto tranquillizzarti
sulla sospensione della patente e
decurtazione dei punti. Non proponendo
ricorso e pagando il verbale, dovevi
comunque comunicare i dati del trasgressore
dato che dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 27/05 i punti non possono
essere decurtati al proprietario se non
identificato come conducente e
l'identificazione, nel caso di omessa
contestazione immediata può avvenire solo
con la comunicazione dei dati entro 30
giorni dalla notifica del verbale (oggi con
la Finanziaria 2007, 60 giorni); quindi, non
avendo comunicato i dati del conducente è
avvenuta la violazione di cui all'articolo
126 bis, comma 2, sanzionata appunto con
l'importo dell'articolo 180, comma 8, pari a
Euro 357 (oggi Euro 250); comunque i tre
punti non ti possono essere decurtati, in
quanto se non hai comunicato i dati del
trasgressore, sei soggetto solo alla
sanzione in parola, ma non anche alla
sottrazione dei punti (e sospensione della
patente). Quanto all'impugnazione del
verbale, secondo me è da ricorrere soltanto
qualora oltre alla sanzione pecuniaria,
preveda anche la decurtazione di punti.
Debora
P.S. Riguardo al ricorso
depositato al Giudice di Pace, il fatto che
siano passati 6 mesi, non significa nulla …
i tempi della giustizia sono molto lunghi!
09 nov
2006
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COSTITUZIONALITA' CONFISCA
nel caso
in cui ti confischino la moto, per uno dei motivi (del
cavolo) per la quale è prevista la confisca, è possibile
fare qualcosa legalmente (come ricorso o cose del
genere) visto che secondo il mio avviso è una legge un
po' fuori legge e ai limiti della costituzionalità....
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Continua ] |
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