COSTITUZIONALITA'  CONFISCA

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Ciao.... è la prima volta che ti scrivo e spero di non disturbare, ma credo sia un quesito che possa interessare tante persone....

Ti dico velocemente: nel caso in cui ti confischino la moto, per uno dei motivi (del cavolo) per la quale è prevista la confisca, è possibile fare qualcosa legalmente (come ricorso o cose del genere) visto che secondo il mio avviso è una legge un po' fuori legge e ai limiti della costituzionalità....
E poi non ho capito perché solo le moto !!!! Bah....e' una legge questa che proprio non riesco a capire.
Comunque grazie per l'eventuale risposta e buon lavoro.

Grazie.
Vito.

Qualora un motociclista subisca la confisca della propria moto, può avviare l’azione legale e proporre opposizione al verbale di contravvenzione, sostenendo l’incostituzionalità dell’art. 213, comma 2 sexies del D. Lgs. 285/1992 (Codice Strada), introdotto dalla legge 168/2005 di conversione, con modificazioni del Dl 115/2005, per violazione degli artt. 3, 27, 42 Cost.

Il primo è il principio di uguaglianza, espresso dall’art. 3, Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, che viene violato nel prevedere la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o di un motoveicolo, utilizzato per commettere una delle violazioni di cui agli artt. 169, comma 2 e 7, (guida con più passeggeri di quelli previsti sulla carta di circolazione) 170 (trasporto animali o cose ingombranti e guida scorretta), 171 (guida senza casco) Codice Strada o per commettere un reato; la stessa sanzione, infatti, non viene applicata al conducente di autoveicolo.

È forse più pericoloso, in moto, guidare con una mano sola, magari perché la stessa ti formicola, o in auto, lasciare il volante per accendere la radio, rispondere al cellulare, cercare un fazzoletto nella borsa, o chissà altro … ?

La differenza dove sta? Chi è in macchina, e guida in maniera distratta, non è un pericolo per gli utenti della strada? Solo il motociclista?

Il secondo è il principio della responsabilità penale, espresso dall’art. 27 Cost. “La responsabilità penale è personale”, che viene violato qualora chi compie l’infrazione, non è il  proprietario del mezzo.

Assurdo vero?

Ad esempio: presti la moto ad un amico, il quale dimentica (in buona fede) di allacciare il casco, viene fermato e la Tua moto confiscata perché il conducente ha violato una disposizione di legge!!

Il terzo è il principio della proprietà privata, espresso dall’art. 42 Cost. “…omissis … La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, ... omissis … La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata  per motivi d’interesse generale.”

Non si riesce a comprendere come una norma amministrativa possa intaccare la proprietà privata, tutelata costituzionalmente, che potrebbe venir espropriata solo per motivi d’interesse generale.

Dovrebbero spiegarci, nel caso della confisca, quali sono i motivi di interesse generale.

Alcuni Giudici di Pace hanno sollevato, con ordinanza, questione di legittimità costituzionale sull’art. 213, comma 2 sexies Cod. Strada, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

Ad oggi siamo ancora in attesa di una pronuncia che, si auspica, dovrebbe spazzare via le illogicità di questa norma.

Confidiamo … Debora