ARTICOLO 1 Denominazione
E' costituita un’associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 148, comma 8 del TUIR, denominata:
"Gold Wing Club Italia 1982 Associazione Sportiva Dilettantistica Motociclistica” con sigla “GWCI 1982”.
Il GWCI 1982 perseguirà gli stessi obiettivi statutari dell’associazione GWCI 1989 ed è tenuto a rispettare le regole del G.W.E.F. (GOLD WING EUROPEAN FEDERATION), di cui è già componente, e ad aderire a Federazioni o Organizzazioni sportive nazionali aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità accettandone lo statuto.
I colori del GWCI 1982 sono oro su fondo blu, mentre il logo è rappresentato dal “Disegno di un aquila stilizzata con la scritta GWCI nel mezzo”, come risulta nella registrazione all’Ufficio italiano Brevetti e Marchi.
ARTICOLO 2 Sede
L’associazione ha sede legale in Torino, via Condove n. 26, presso lo Studio Commercialista Fenocchio.
La modifica della sede legale potrà avvenire con delibera dell’Assemblea Ordinaria e non costituirà modifica del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici amministrativi e rappresentanze anche altrove.
ARTICOLO 3 Durata
L’associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) che potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
ARTICOLO 4 Scopo
L’associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’associazione vige il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione ha come scopo di:
Per il migliore raggiungimento dei sui scopi, l’associazione potrà svolgere anche attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica del mototurismo.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in materia accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità e dalla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative svolte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione della vita associativa e prevedendo per i soci o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa.
L’associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per motivi strettamente necessari.
ARTICOLO 5 Modalità di associazione
Chiunque può chiedere di associarsi purché condivida gli scopi dell’associazione e sia utilizzatore di una moto HONDA modello GOLD WING. Eventuali eccezioni saranno vagliate dal Consiglio Direttivo caso per caso.
ARTICOLO 6 Soci onorari e benemeriti
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo quali soci onorari le persone, non facenti parte dell’associazione, che abbiano reso particolari servizi al GWCI o allo sport motociclistico italiano.
I soci onorari non hanno diritto al voto, né potranno ricoprire cariche associative.
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo quali soci benemeriti gli associati a cui l’associazione sia in debito di riconoscenza per la loro attività svolta nell’interesse della stessa.
ARTICOLO 7 Ammissione
Chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che abbia i requisiti previsti dall’articolo 5, può presentare domanda di ammissione indicando i propri dati personali e dichiarando di attenersi e di rispettare il presente statuto, le sue modificazioni, i Regolamenti Interni e le deliberazioni legittimamente emanate dagli organi competenti.
I richiedenti dovranno inoltre consentire al trattamento dei dati personali per fini istituzionali, come previsto dal Regolamento Interno.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro degli asssociati, da diritto immediato a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi la qualifica di “socio”.
L’esame ed il conseguente accoglimento o rigetto della domanda spettano alla competenza del Consiglio Direttivo il quale agirà inappellabilmente. E’ esclusa, come per legge, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 8 Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci godono, sin dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipare a tutte le assemblee esercitando il diritto di voto, possono essere eletti liberamente negli organi associativi, assumere cariche associative, partecipare a tutte le iniziative indette dall’associazione nonché usufruire dei vantaggi e dei servizi procurati dalla stessa.
Vige il principio del voto singolo come stabilito al combinato disposto degli articoli 2532 secondo comma e 2538 secondo comma del Codice Civile.
I soci sono tenuti al pagamento anticipato della quota annuale associativa che è personale, non rimborsabile e non rivalutabile.
La quota associativa è trasferibile ad altri solo a causa di morte.
I soci sono inoltre tenuti al pagamento di eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea Ordinaria.
Oltre al rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni legittimamente emanate dagli organi associativi, ogni socio è tenuto ad astenersi da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio del GWCI 1982 e dei suoi organi.
ARTICOLO 9 Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde nei seguenti casi:
L’associato escluso con motivata decisione del Consiglio Direttivo, può presentare, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, opportuno ricorso scritto al Presidente da discutersi nell’Assemblea annuale.
In mancanza del reclamo nel termine sopracitato, l’esclusione diventa definitiva.
ARTICOLO 10 Organi dell’associazione
Sono Organi dell’associazione:
ARTICOLO 11 Le Assemblee
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i suoi aderenti. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da un terzo dei soci oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, ed è convocata dal Presidente in sessione Ordinaria e/o Straordinaria.
Le deliberazioni assembleari legittimamente emanate obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria deve essere convocate almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante la pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell’associazione quali la rivista, il sito internet e la posta elettronica. La convocazione può essere inviata anche a mezzo posta ordinaria o posta raccomandata o altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
Nella convocazione delle Assemblee devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
L'Assemblea, tanto in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla maggioranza degli associati presenti.
La legale costituzione dell'assemblea è accertata dal suo Presidente.
Il Presidente nominerà un Segretario.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutinatori scelti tra i soci. Nei casi di legge il verbale viene redatto dal Notaio.
Copia del verbale di assemblea deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 12 Partecipazione alle Assemblee
Potranno validamente partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale associativa, iscritti nel libro degli associati e non sottoposti a provvedimenti disciplinari.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe in base al principio del voto singolo stabilito, nel caso delle associazioni, dal Codice Civile.
ARTICOLO 13 Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi entro la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Spetta inoltre all’Assemblea Ordinaria deliberare su:
ARTICOLO 14 Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria delibera sull’approvazione e modificazione dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento dell’associazione e sulle modalità di liquidazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che ad essa è demandato per legge.
ARTICOLO 15 Validità delle Assemblee
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Tanto l’Assemblea Ordinaria che Straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
ARTICOLO 16 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione esclusi quei compiti che per legge o per statuto spettano al Presidente o all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove componenti il cui numero è determinato dall’Assemblea Ordinaria prima della nomina dei sui membri.
I componenti del Consiglio Direttivo, che non possono essere persone estranee all’associazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
I consiglieri eletti dovranno dichiarare per iscritto entro quindici giorni dalla nomina se accettano la carica. In difetto di che si intenderanno rinunciatari e verranno sostituiti da coloro che nelle votazioni li seguono.
Ove l’Assemblea non vi abbia già provveduto, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente. I consiglieri inoltre eleggono tra loro un Vice Presidente, un Rappresentante Internazionale e un Segretario in ordine di maggioranza dei voti espressi in Assemblea. Altre cariche istituzionali potranno essere attribuite ai consiglieri in base alle esigenze operative e organizzative dell’associazione.
Il Consiglio potrà nominare, scegliendoli tra gli associati e su base volontaria, uno o più collaboratori esterni al fine di garantire una corretta e funzionale gestione dell’associazione.
La funzione di consigliere e di collaboratore è gratuita. Ai membri del Consiglio Direttivo sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.
ARTICOLO 17 Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri.
Le adunanze saranno tenute nel luogo e all’ora indicate nell'avviso di convocazione con messaggio di posta elettronica da inviare almeno otto giorni prima.
E’ espressamente ammessa la possibilità di tenere riunioni del Consiglio in audio o audio video conferenza, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la loro possibilità di effettivo intervento e partecipazione al dibattito.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Non sono ammesse deleghe ed ogni membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
A parità di voti prevale quello dato dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consigliere dimissionario o deceduto sarà sostituito dal primo dei non eletti fino ad un massimo di due subentri. Ove, per qualsiasi motivo venissero a mancare tre o più Consiglieri, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la ricostituzione integrale di esso.
ARTICOLO 18 Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
ARTICOLO 19 Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi associativi e ne è il legale rappresentante.
Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione e la firma dell’associazione.
Al Presidente può essere attribuito anche il potere di straordinaria amministrazione, atto per atto, previa opportuna delibera del Consiglio Direttivo.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva.
ARTICOLO 20 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato dal Presidente stesso anche a mezzo di procura.
ARTICOLO 21 Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e firma i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, tiene aggiornato il libro degli associati, si incarica dei pagamenti da effettuarsi su indicazione del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura la contabilità generale dell’associazione, provvede alla compilazione del rendiconto economico finanziario annuale, ha la responsabilità diretta della cassa, conserva e tiene a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti tutti i registri e i documenti contabili.
Il Segretario può non essere un componente del Consiglio Direttivo, fermo restando il diretto controllo e la responsabilità del Consiglio stesso.
ARTICOLO 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea Ordinaria, controlla la gestione contabile dell’associazione.
Esso è composto da due membri, eletti tra gli associati, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano la modalità per la eventuale surroga dei suoi componenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce senza formalità di procedure al solo fine di garantire agli associati la correttezza della tenuta della contabilità nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
Il Collegio potrà in ogni momento chiedere e ispezionare i documenti contabili e fiscali dell’associazione.
Il Collegio è tenuto a commentare in Assemblea il rendiconto annuale economico finanziario e a illustrare ai presenti le voci patrimoniali, debitorie e creditorie dell’associazione in esso contenute.
ARTICOLO 23 Il Collegio dei Probiviri
Tranne il caso di esclusione, ogni controversia di qualsiasi natura tra gli associati, tra gli associati e il Consiglio Direttivo riguardante l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente statuto e dei Regolamenti Interni, viene devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio di Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è organo occasionale dell’Associazione che viene formato e convocato in caso di necessità.
In caso di richiesta scritta e motivata di uno o più associati l’Assemblea ordinaria annuale eleggerà il Collegio dei Probiviri composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.
I membri del Collegio devono essere nominati tra i soci che abbiano almeno dieci anni di permanenza nel GWCI. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili. La loro carica è incompatibile con quella di Consigliere.
Il Collegio dei Probiviri deve decidere sulla fattispecie devoluta alla sua decisione entro 90 giorni dalla nomina. Il Collegio procede e rende la propria decisione secondo equità e senza formalità di procedura, rispettando però il principio di parità e del pieno contraddittorio.
Ogni decisione del Collegio dei Probiviri, per l’associato/i interessato/i, è inappellabile.
ARTICOLO 24 Il rendiconto economico finanziario
Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale economico finanziario dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero la situazione economica e patrimoniale dell’associazione.
In sede assembleare il Collegio dei Revisori dei conti illustrerà agli associati le principali voci economiche e patrimoniali.
Nel rispetto del principio di trasparenza, copia del rendiconto approvato, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
ARTICOLO 25 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare: inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 26 Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali associative, dai beni mobili, da eventuali contributi di enti e privati, da donazioni, lasciti e da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di gestione.
Durante la durata dell’associazione gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretenderne la quota in caso di recesso, come stabilito dall’articolo 37 del Codice Civile.
ARTICOLO 27 Scioglimento
L’associazione potrà essere sciolta anche prima della sua scadenza per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati con l’approvazione, sia in prima, che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli iscritti nel libro degli associati.
In caso di scioglimento si procederà alla sua liquidazione e l’Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori.
Ai sensi dell’art. 148, comma 8, punto b) del TUIR, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 28 Clausola compromissoria
Ciascun associato si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà, come previsto dall'art. 1375 c.c..
Tale impegno verrà rispettato in ogni fase del rapporto associativo, nell'interpretazione dello statuto e dei Regolamenti Interni.
Ogni associato concorda sul fatto che tale impegno è diretto anche a risolvere in funzione preventiva l'insorgere di eventuali contrasti.
Tutti gli associati si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le eventuali controversie con l’associazione in quanto le stesse vanno sottoposte all’insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri, salvo le controversie di competenza inderogabile dell’autorità giudiziaria.
ARTICOLO 29 Norme di rinvio
Per quanto non è contenuto nel presente statuto, vigono le norme di legge esistenti in materia.
Aggiornato al: 10 dic 2018
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